La Corte Costituzionale con sentenza 24/2020 ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 120 2 comma Codice della strada nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Lecco in una causa trattata dal nostro studio legale.